Elenco delle opere inamovibili
Si pubblica l'elenco delle opere delle Gallerie degli Uffizi escluse dall'uscita temporanea dal territorio nazionale trasmesso al superiore Ministero della Cultura in data 22 settembre 2022 prot. n. 9241-P
1. L’elenco seguente identifica le opere in consegna alle Gallerie degli Uffizi, ufficio periferico dotato di speciale autonomia del Ministero della Cultura, che a parere del consesso dei funzionari archeologi e storici dell’arte, e del Comitato scientifico del museo, rientrano tra quelle che ne “costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione”, e quindi sono escluse dall’uscita temporanea dal territorio nazionale (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 66, comma 2, lettera b). L’elenco integra e parzialmente corregge quelli precedentemente pubblicati e trasmessi agli uffici centrali del Ministero in data 7 settembre 2007 (Prot. n. 14819-0/9), e quello preliminare comunicato alla Direzione Generale Musei il 28 settembre 2018 (con nota prot. n. 8888 class. 07.04.00).
2. Considerato che lo stato di conservazione di un bene artistico è necessariamente mutevole, soprattutto in peggio, che le tecnologie di restauro e del trasporto sono in continua evoluzione, e che le condizioni di esposizione sono variabili secondo il luogo proposto; considerato per giunta che il prestito delle opere è soggetto a fattori interni ed esterni che esulano dal controllo umano, la verifica se un bene rientra tra quelli “suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli” (D.L. 22 gennaio 2004, n.42, art. 66, comma 2, lettera a) non può essere messa in atto astrattamente, ma è demandata alla pratica della valutazione del prestito che viene aperta in base a ogni richiesta di prestito. Di regola, se un bene è già incluso nell’elenco presente, non è necessaria anche la verifica nel senso di quanto alla lettera a) del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 66, comma 2.
3. Nel caso, eccezionale, in cui si ritenga appropriata la valutazione di un bene incluso nel presente elenco anche nel senso della lettera a) del D.L. 22 gennaio 2004, n.42, art. 66, comma 2, dal disposto congiunto delle lettere a) e b) segue in ogni caso che l’analisi del rischio per l’eventuale trasporto ed esposizione deve seguire i criteri più severi applicabili, anche in eccesso a quelli che possano essere ragionevolmente scelti in altri casi.
4. Di regola, ai criteri ostativi di cui di sopra, se ne aggiungono altri, che comunque fortemente sconsigliano un eventuale spostamento del bene, e che sono tutti applicabili alle opere presenti in questo elenco. Tra queste, si ricordano:
1) il ruolo fondamentale dell’opera all’interno dell’allestimento di una sala o di una sezione del museo;
2) l’aspettativa del pubblico di vedere l’opera nel corso della visita museale, con conseguenze di immagine ed economiche negative, sia dirette che di indotto turistico sul territorio.
5. L’assenza di un bene dall’elenco presente non significa che esso non sia soggetto ad altri criteri ostativi o comunque a sfavore di un eventuale prestito.